Dal 1º gennaio 2018, secondo l’art. 67 cpv. 1 LIVA, per imprese residenti all'estero è previsto l’assoggettamento all'IVA in Svizzera. Le imprese estere sono tenute a farsi rappresentare da un soggetto giuridico o privato domiciliato in Svizzera, presso il quale è garantito il domicilio fiscale per tutto ciò che concerne l’imposta sul valore aggiunto.
• Ufficio di Sviluppo offre il servizio di rappresentanza fiscale alle imprese estere che svolgono attività commerciali in Svizzera.
Prestazioni
- Valutazione dell'obbligo fiscale
- Registrazione dell'impresa presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni (verifiche iniziali e richiesta del numero IVA)
- Allestimento delle dichiarazioni IVA (nei tempi previsti/richiesti)
- Conservazione documenti per 10 anni
- Corrispondenza e supporto nelle questioni burocratiche
- Riferimento per controlli da parte dell'Amministrazione federale delle contribuzioni
Contatto:
E
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T 0041 81 834 01 10
M 0041 79 798 90 92